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REGIONE TOSCANA
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020
Oggetto:ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
AVVIO DELLA FASE 2Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILEStruttura Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILEPubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEVisti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;Visto lo Statuto della Regione Toscana;Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezionecivile e disciplina della relativa attività);Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da Covid -19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanzainternazionale;Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n.630/2020;Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto“Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezionedell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio2020, n.6;Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio2020;Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19);Considerato che ai sensi del suddetto decreto legge a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamentiall’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure dicontenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;Considerato inoltre che fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, conmezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;Vista l’ordinanza n.50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;Ritenuto di confermare il contenuto del punto 1) dell’ordinanza n.50/2020, relativamente aglispostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, consentendo il rientropresso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16 del d.l. 33/2020, le Regioni, in relazioneall’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, informato il Ministro della salute, possonointrodurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposteai sensi del medesimo articolo 2;Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;Ritenuto che la situazione epidemiologica della Toscana presenta un andamento positivo e tale da non dover introdurre misure restrittive rispetto alla tempistica dettata dalle disposizioni nazionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;Ritenuto pertanto che ai sensi del d.l.33/2020 a partire dal 18 maggio 2020 le attività economiche,produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno riprendere la loro attività,nel rispetto della tempistica indicata in tale DPCM; Viste le linee guida finalizzate ad assicurare i necessari livelli di protezione per lariapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.5.2017 e trasmesse al Governo in data 17 maggio , unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti in cui si chiede che le stesse siano allegate al DPCM;Tenuto conto della tempistica di pubblicazione del DPCM e di approvazione delle ordinanze regionali e della conseguente necessità di utilizzare a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza i protocolli di cui sopra allegato 17al DPCM 17.5.2020;Ritenuto opportuno stabilire ulteriori disposizioni per la riapertura delle attività sospese, nel rispetto dei principi di tutela della salute;Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gliambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, le quali hanno validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;Ritenuto di confermare quanto disposto con le sopra richiamate ordinanze fino al termine dellostato di emergenza sanitaria in corso;Vista l’ordinanza n.26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimentosul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine;Ritenuto di confermare l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di lineataxi e noleggio con conducente;Considerato di confermare l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti,pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;Considerato che in tutti i casi in cui le disposizioni nazionali stabiliscono la distanza minimainterpersonale di almeno un metro, è opportuno raccomandare, per una migliore tutela della salutepropria e della collettività, in presenza di più persone, di mantenere il distanziamento interpersonaledi almeno 1,80metri;Ritenuto di confermare che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure didistanziamento interpersonale, le disposizioni relative all’obbligo di indossare le mascherine non siapplicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo dellemascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dammg/pls;Ritenuto che sia opportuno evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblicie privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, e a tal fine il Sindaco puòdisporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui siaimpossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di unmetro;Considerato che al fine di evitare il peggioramento della situazione epidemiologica del Covid 19 eper garantire lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni disicurezza, la Regione monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema sanitarioed in linea con quanto stabilito nel DL e nel DPCM l’andamento dei contagi, a cura della Direzioneregionale competente in materia di tutela della salute;Stabilito che in caso di peggioramento degli indicatori forniti al Presidente della Giunta regionale,lo stesso, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambitodelle attività economiche, produttive e sociali svolte nel territorio regionale, misure derogatorie,ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo2020, n. 19;Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure dicontenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n.112/1998;ORDINAai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanitàpubblica le seguenti misure:Quadro normativo di riferimento1. di assumere le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche esociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste;2. di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dallaConferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 delDPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai successivi paragrafi;3. di riservarsi, visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testodefinitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, lapossibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni;Disposizioni sanitarie4. di stabilire che la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora concadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema sanitario ed in linea con quanto stabilito neld.l. 33/2020 e nel DPCM l’andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti alPresidente della Regione;5. di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologicaregistrata dagli indicatori di cui al paragrafo precedente possano essere adottate misure derogatorie,ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo2020, n. 19;Disposizioni generali6. di confermare, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, la distanzainterpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive,raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenzadi più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;7. di confermare, in presenza di più persone, l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazichiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, neiservizi non di linea taxi e noleggio con conducente;8. di confermare l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti, pubblici o aperti alpubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;9. di confermare che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamentointerpersonale, alle disposizioni relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti ibambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’usocontinuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura;10. di confermare che le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento delladistanza interpersonale e all’uso di mascherina.11. di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti alpubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;12. di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta RegionaleOrdinanza n. 40 del 22.4.2020, n. 48 del 3.5.2020, n. 53 del 6.5.2020. , con cui sono state definitele misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantierie per gli studi radiotelevisivi, con esclusione dell’obbligo di consentire l’ingresso ad una solapersona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studiprofessionali;Disposizioni per attività specifiche13. di confermare, relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 33del 16 maggio 2020, che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza inToscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale oil pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde caseutilizzate per vacanze;14. di disporre, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle“disposizioni generali” sopra riportate, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive esociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;15. di disporre che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercaticoperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali,fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario;attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta allaregolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche,organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili perevitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;16. di disporre, che l’attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura deglistabilimenti;17. di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivicompreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impiantipubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, checonsentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodoprecedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;18. di confermare, anche per coloro che svolgono tirocini extra-curriculari, le disposizioni giàpreviste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo;19. di disporre la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione allesole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt’ora non consentite dal DPCM del 17maggio 2020. Si conferma anche in questo caso l’applicazione delle citate Linee guida regionalinonché, ove previsto, la limitazione ai soli associati;20. di disporre, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, che l’utilizzo della mascherinanon è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto neiprotocolli o nelle linee guida;21. il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o inassenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensionedell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;22. le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materiadi sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o laripresa;23. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni traloro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della RegioneToscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati aconfine tra Toscana e altre Regioni;DISPOSIZIONI FINALILa presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla datafinale dello stato di emergenza sanitaria.Tale periodo di validità si applica anche alle ordinanze di cui al successivo punto la cui vigenza erastata stabilita ai sensi dell’art.1 comma 2 del DL 19/2020.E’ confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali,uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6maggio 2020.Cessano di avere efficacia:- l’Ordinanza n.50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19;- l’Ordinanza 44 del 26 aprile 2020 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative deldistretto e delle imprese del settore tessile;- l’Ordinanza 43 del 24 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per le attività manutentive econservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno;- l’ordinanza 37 del 16 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19 in materia di manutenzione dei cantieri navali e stabilimenti balneari;- l’ordinanza 36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID 19 in materia di controllo fauna selvatica e forestazione;- l’ordinanza 30 del 9 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID 19 ( in materia di commercio);- l’ordinanza 26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sulterritorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine;- lett. e) Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 relativamente alle disposizioni specifiche per esercizicommerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali.La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;ai Prefetti;ai Sindaci;Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previstodall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bisdella legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale aisensi dell’articolo 18 della medesima legge.Il Presidente
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